CASSAZIONE SMENTISCE TRIBUNALI DI ROMA E (OVVIAMENTE) RESTAURA LA LIBERTÀ DI PENSIERO

Cassazione: “Non credenti hanno stessi diritti dei credenti”. Accolto ricorso contro il divieto d’affissione manifesti Unione Atei e Agnostici

L’episodio si riferisce a quando l’amministrazione veronese guidata dal sindaco di centrodestra, Federico Sboarina, aveva impedito l’affissione di dieci manifesti dell’Uaar perché trasmettevano un messaggio “potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione”

di F. Q. | 17 APRILE 2020

Non credere è come credere, i diritti sono gli stessi. Lo ha stabilito la Cassazione: atei e agnostici hanno lo “stesso diritto paritario dei fedeli delle diverse religioni di professare il loro credo ‘negativo” ed è “vietato discriminarli nella professione di tale pensiero” del quale possono fare “libera propaganda”.

L’unico limite per la Cassazione – valido sia per i credenti che per i non credenti – è quello di non offendere “la fede altrui”. Viene accolto così il ricorso dell’Unione atei agnostici razionalisti contro il Comune di Verona che gli aveva negato di affiggere manifesti.

L’episodio si riferisce a quando l’amministrazione guidata dal sindaco di centrodestra, Federico Sboarina, aveva impedito l’affissione di dieci manifesti dell’Uaar perché trasmettevano un messaggio “potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione”. Il manifesto incriminato, che era stato fatto stampare e affisso in varie città italiane, aveva al centro la parola “Dio” con la “D” barrata e la didascalia: “10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati c’è l’Uaar al loro fianco”. Per questo la Giunta comunale il 29 agosto 2013 aveva detto “no” ai manifesti, bocciando la richiesta presentata dall’Unione il 31 luglio.

Senza successo, il fronte laico aveva fatto ricorso alla magistratura. Sia il Tribunale di Roma nel 2015 che la Corte di Appello capitolina con verdetto emesso il 23 marzo 2018, avevano “convalidato” il divieto d’affissione. Ma la Suprema Corte ha avuto molto da obiettare e ha ricordato che per il “principio supremo di laicità dello Stato deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente”.

Ora la Corte di Appello di Roma dovrà rivedere il suo giudizio e prendere in seria considerazione la richiesta di risarcimento danni morali avanzata dell’Uaar nei confronti del Comune di Verona per la discriminazione subita nell’estate di sette anni fa.

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