GREGORETTI: DEVE INTERVENIRE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

a cura del Coordinamento per la democrazia costituzionale – con una postilla di Emilio Zecca

Dal 26 luglio a bordo della nave “Gregoretti” della Guardia Costiera italiana sono trattenuti 115 naufraghi che la Guardia Costiera ha salvato, adempiendo con dignità ed onore al proprio principale compito istituzionale: la tutela e la salvaguardia della vita in mare. 

In questo modo è stata interrotta l’operazione di salvataggio che deve necessariamente concludersi con la sbarco delle persone recuperate in mare e nello stesso tempo una nave militare è stata impropriamente trasformata in un luogo di detenzione di persone ristrette senza alcun provvedimento o controllo dell’autorità giudiziaria, soggette ad una forma plateale di arresto illegale da parte di una autorità politica, il Ministro dell’Interno, che non dispone di alcun potere coercitivo.

In una situazione analoga, verificatasi l’estate scorsa, quando furono illegalmente trattenuti per cinque giorni a bordo della nave Diciotti della Capitaneria di porto 177 migranti recuperati in mare, il Tribunale dei Ministri di Catania ha ritenuto fondata la notizia di reato ed ha chiesto l’autorizzazione a procedere a carico del Ministro Salvini per il delitto di sequestro di persona.

Il fatto che il Senato non abbia concesso, alla luce di una valutazione discrezionale di carattere politico, l’autorizzazione a procedere, costituisce una causa speciale di non punibilità dell’autore del reato, ma non rende lecito il comportamento incriminato, tanto meno sarebbe lecita la ripetizione di tale condotta in circostanze analoghe.

Di fronte a condotte di abuso di potere integranti la violazione di diritti fondamentali delle persone, degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e della stessa disciplina dell’immigrazione, che prevede l’identificazione ed il soccorso delle persone giunte  irregolarmente in Italia, non c’è spazio per distinguo o considerazioni, devono intervenire gli organi a cui nello Stato di diritto è demandato il controllo di legalità. 

Chiediamo che l’autorità giudiziaria competente intervenga per porre fine ed evitare che siano portati ad ulteriori conseguenze i reati in corso, per far cessare la privazione della libertà nei confronti delle persone illegalmente ristrette a bordo della nave Gregoretti, per restituire ad una nave della Capitaneria di Porto la funzione istituzionale dalla quale è stata distolta per l’imposizione brutale e ingiustificata da parte del Ministro degli Interni che non ha trovato la necessaria contrarietà da parte delle altre autorità politiche, che pure hanno competenze in materia, e da parte del Presidente del Consiglio.
Ci rivolgiamo al Senato, in particolare alla parte della maggioranza di governo che ha sensibilità verso esigenze umanitarie e disponibile a contrastare atti di sopraffazione affinché ne tragga le conseguenze votando contro il decreto sicurezza bis che sarà sottoposto al voto del Senato nei prossimi giorni.  Atti di sopraffazione non possono essere ulteriormente tollerati.

Roma, 31 luglio 2019

POSTILLA:

EMILIO ZECCA 

approvo incondizionatamente il comunicato sulla vicenda della nave “Gregorietti”, ma devo richiamare la vostra attenzione  su una disposizione che appare spesso stranamente ignorata da molte procure della Repubblica : mi riferisco all’art. 17 del DPR n. 17/1953 recante lo “Statuto degli impiegati civili dello Stato”, norma che non solo consente a tutti gli impiegati di contestare la legittimità degli ordini superiori, e di darvi esecuzione solo se espressamente confermati per iscritto, ma vieta altresì categoricamente di dare esecuzione ad ordini superiori qualora il darvi esecuzione implichi la commissione di un reato. 

Alla stregua di tale disposizione (ben nota a tutti gli avvocati dello Stato, spesso chiamati ad applicarla in sede consultiva per legittimare rifiuti di ubbidienza ad ordini superiori ritenuti illegittimi dagli impiegati destinatari dell’ordine, ma stranamente spesso ignorata dai magistrati inquirenti) il Tribunale dei ministri di Catania avrebbe dovuto – a mio avviso – incriminare il questore, e non il ministro, organo di vertice imputato evidentemente in applicazione dell’art. 51 del codice penale supponendo l’ordine del Ministro non sucettibile di essere disatteso. 

Ciò avrebbe ottenuto due ottimi risultati a mio avviso : avrebbe eliminato la fattispecie dal novero di quelle suscettibili di essere vanificate da un voto della politica, come poi è avvenuto solo perché l’imputato era il ministro,  ed avrebbe reso verosimilmente privi di concreta ubbidienza da parte di tutti i questori, i successivi ordini di Salvini relativi al divieto di far sbarcare i migranti soccorsi. 

Io ho informato del perdurante vigore della norma sopracitata le procure siciliane, ma non so se la mia “mail” sia stata letta dai magistrati che vi sono addetti.  

2 commenti su “GREGORETTI: DEVE INTERVENIRE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.”

  1. Movimento delle navi e autorizzazione all’imbarco e allo sbarco di persone e cose tra navi di qualsivoglia bandiera e porti italiani (non solo marittimi ma anche “interni” ossia fluviali e lacustri!) nonché la stessa sicurezza e polizia “del porto, dell’approdo e delle relative adiacenze”, compete alle locali Autorità facenti capo al Ministero della Marina Mercantile, poi dei Trasporti, oggi delle Infrastrutture.

    (Titolo III del RD327/1942 c.d. Codice della Navigazione)

    Le Autorità “di terra” come Sindaci, Prefetti, e lo stesso Ministro dell’Interno, c’entrano come i cavoli a merenda!

  2. Buona giornata a tutti.
    Condivido le critiche sopra riportate.
    E’ stata presentata denuncia per la vicenda della Gregoretti?
    Purtroppo per la Sea Watch 3 il Tribunale dei Ministri di Catania ha emesso provvedimento di archiviazione.
    L’ho commentato criticamente, allegando gli atti rilevanti, sulla rivista Judicium.it con il titolo
    E SE L’OSPEDALE IMPEDISCA L’ACCESSO ALL’AMBULANZA ? L’AFFAIRE SEA WATCH 3.
    Ad maiora
    Rosario Russo

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